Home Hotels Pacchetti Escursioni Ricerca in maps Area utenti Contatti Lavora con noi  
 Accesso utente
 
 
 Prenotazioni telefoniche: 
 
Tel: +39 0521 774001
Fax: +39 0521 270215
Skype: My status
 
 
 Condizioni generali: 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1 084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-
100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’ Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguen¬te art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) -------che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art.20 della presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE- SCHEDA TECNICA
L’ organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la DI.A. dell’organizzatore;
- estremi dalla polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art 90 Cod. Cons).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’ organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 87. comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dall’organizzatore la
risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
La oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma del l’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte dal consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’ eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilita’ di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
La ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informa¬zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso
delle fonti informative indica¬ti al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressa¬mente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati.
Il consumatore é tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accorci specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc..) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95
del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato dal venditore o dall’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b)rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n.3 a n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Org. Tec. Bottego pr. – lic. Provincia Pr n° 41452
 

    Tutti gli hotel |  Chi siamo |  Assistenza clienti |  Condizioni generali |  Pubblicità